LA CANCELLAZIONE DI VIAGGI IN TEMPI DI COVID-19 TRA RAGIONE D’IMPRESA E TUTELA DEL CONSUMATORE-VIAGGIATORE
Corte di Giustizia Europea, Commissione Europea richiamano il Governo
A seguito dell’adozione di provvedimenti da parte del governo che estendono all’intero territorio nazionale misure restrittive per contrastare il diffondersi del virus Covid-19, sono attualmente vietati i viaggi e gli spostamenti, anche in ambito internazionale, per mere finalità turistiche.
Pacchetti turistici, alberghi prenotati, viaggi e biglietti aerei sono stati quasi tutti annullati per l’emergenza coronavirus, ma cosa succede alle somme già anticipate dai consumatori, aspiranti viaggiatori?
In scenari normali, non pandemici, la tutela dei consumatori è garantita in primis dal Regolamento comunitario n. 261 del 2004. Quest’ultimo precisa che, in caso di cancellazione di un volo aereo, ogni passeggero ha diritto di richiedere il rimborso del prezzo del proprio biglietto o avere la possibilità di essere imbarcato il prima possibile su un volo alternativo verso la stessa destinazione (purché la cancellazione sia stata comunicata nelle due settimane antecedenti la data di partenza).
La cancellazione del volo fa sorgere in capo al vettore l’obbligo di corrispondere al passeggero una compensazione, che parte da un minimo di 250,00 ad un massimo di 600,00 euro, cifra che varia a seconda della lunghezza della tratta e che viene dimezzata nell’eventualità che al viaggiatore venga offerto un volo alternativo.
Qualora invece venga prenotato un viaggio tramite terzi, vale a dire agenzia di viaggi o tour operator, i diritti rimangono immutati e le compagnie rimangono comunque responsabili.
Ulteriore questione è quella riguardante le c.d. commissioni che le piattaforme online applicano sui servizi di intermediazione, atteso che sempre più spesso i consumatori acquistano i biglietti su siti internet e non direttamente dal vettore o da un’agenzia di viaggi.
In passato, se un volo veniva annullato le commissioni non venivano rimborsate. E’ però intervenuta la Corte di Giustizia Europea che ha enunciato il principio per cui, atteso che lo scopo perseguito dalla normativa comunitaria è quello di garantire ai passeggeri un livello elevato di protezione, le compagnie aeree devono essere obbligata a ristorare il passeggero anche di quanto pagato a titolo di commissioni (Corte Giustizia EU, sez. VIII, sentenza 12.9.2018, C-601/17).
Con l’avvento della situazione di emergenza dovuta dal Covid-19 il governo italiano è intervenuto con il Decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020 (poi ampliato dal d.l. n. 18 del 17 marzo 2020), con lo scopo di rimborsare ogni tipo di viaggio (anche a mezzo bus o traghetto) e pacchetto turistico, compresi soggiorni prenotati presso hotel e strutture ricettive non più utilizzabili in ragione della sopravvenuta impossibilità dovuta alla condizione di emergenza epidemiologica.
L’art. 28 del decreto, che consente di rinunciare al viaggio senza perdere i soldi del biglietto o i soldi anticipati all’agenzia, si basa sul principio della “sopravvenuta impossibilità” prevista dal codice civile. Secondo la norma, la parte liberata per l’impossibilità totale della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione e deve restituire la cosa che ha già ricevuto (art. 1463 c.c.), nel caso che ci occupa le somme anticipate per il viaggio.
Nello specifico, l’articolo permette ai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi, con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio, di poter recedere dal contratto. L’organizzatore a sua volta sarà obbligato ad offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente, un rimborso economico, oppure (la scelta sembra spettare all’operatore da cui si ha acquistato il pacchetto) l’emissione di un voucher di valore pari a quello del viaggio annullato, da utilizzare entro un anno.
Per ottenere il rimborso o il voucher è necessario inviare la comunicazione al vettore entro 30 giorni dalla data prevista per la partenza e, una volta effettuata, l’organizzatore ha 15 giorni per procedere al rimborso del corrispettivo versato, ovvero all’emissione di un voucher di pari importo. Ciò vale, ovviamente, anche nei casi in cui il viaggiatore si sia rivolto ad una agenzia viaggi o un tour operator.
E’ bene evidenziare che l’art. 28 del d.l. n. 9/2020 prevede solo l’ipotesi in cui sia lo stesso viaggiatore a chiedere l’annullamento del viaggio. Diverso invece sembra essere il caso in cui il viaggio sia annullato dalla stessa agenzia a causa dell’emergenza sanitaria, in questa seconda previsione infatti la formula del voucher sembra essere esclusa in quanto chi ha già ricevuto le somme di denaro, non potendo trattenerle indebitamente, è obbligato a restituirle al cliente.
Negli ultimi giorni sono sorti non pochi problemi in quanto il decreto sembra affidare agli organizzatori del viaggio la scelta del rimedio da offrire ai consumatori e, conseguentemente, le agenzie ed i tour operator stanno proponendo centinaia di voucher. Scelta apparentemente legittima, ma che potrebbe scontrarsi con le esigenze dei cittadini che, in considerazione ella crisi anche economica sopraggiunta, potrebbero preferire la restituzione delle somme denaro.
Secondo le associazioni dei consumatori, le scelte degli organizzatori sarebbero illegittime perché dovrebbe spettare ai viaggiatori la scelta del rimedio; anche il Codice del turismo dispone che nel caso in cui il consumatore sia costretto ad annullare la propria partenza per un problema di salute o per un motivo imprevedibile, ha diritto di ottenere il rimborso dell’intera somma sborsata.
In merito si è espresso anche Didier Reynders, portavoce della Commissione Europea, che attraverso una lettera inviata al Governo italiano sottolinea come il denaro debba essere restituito laddove richiesto, soprattutto nei confronti di quei consumatori che siano in stato di necessità (così: www.ilsole24ore.com, Viaggi cancellati, la UE all’Italia: rimborsi garantiti o avviamo procedura, 2020).
In conclusione, sebbene l’obiettivo sia quello di trovare un giusto equilibrio tra le necessità delle aziende di avere liquidità e il rispetto dei diritti del consumatore, il principio oggi vigente è quello per cui la libertà di scelta tra risarcimento e voucher è un diritto del consumatore – viaggiatore che trova piena tutela.
Laddove la suddetta libertà di scelta venga confermata anche dal Governo (in seguito alla sollecitazione della Commissione) molte attività potrebbero trovarsi in difficoltà, sia per le brevi tempistiche nel dover corrispondere il rimborso, sia per le cospicue somme da sborsare.
Dura lex, sed lex.